Furti consumati dai dipendenti- Utilizzo di telecamere

 

FURTI CONSUMATI DAI DIPENDNETI – UTILIZZO DI TELECAMERE OCCULTE PER ESEGUIRE “ CONTROLLI DIFENSIVI”
CASSAZIONE E TRIBUNALE EUROPEO DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) CONCORDI SULLA LEGGITIMITA’ DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

 

La Templar Investigazione Group già dal lontano 1998 svolge indagini finalizzate all’individuazione delle modalità con cui vengono effettuate violazioni penalmente rilevanti – come furti, danneggiamenti, sabotaggi ecc. – ai danni dell’azienda da parte di propri dipendenti infedeli.

L’attività investigativa è espletata grazie all’ausilio di strumentazione tecnologica che permette di rilevare, mediante l’utilizzo di telecamere sempre più performanti, quanto avviene in determinate zone dell’azienda e documentare così solo ed esclusivamente le modalità di quanto penalmente rilevante avviene in linea con l’oggetto dell’investigazione, identificando, quando possibile, l’autore o gli autori del reato.

L’utilizzo della strumentazione tecnica, come quella delle telecamere posizioniate in modo occulto, è considerato legittimo e di conseguenza posto in essere in deroga alla disciplina sull’utilizzo di sistemi di videoripresa sul posto di lavoro di cui all’art. 4 dello “Statuto dei lavoratori”.

La legittimazione di questo metodo “d’investigazione difensiva” è ormai consolidata e riconosciuta da numerose sentenze della Corte di Cassazione (n.4746/2002; n.2722/2012; n. 106336/2017; n.10955/2015), in quanto l’illecito perpetrato dai lavoratori mediante appropriazione di strumenti aziendali a loro affidati, estranei alla loro mansione ma comunque materialmente accessibili per il lavoro, deve ritenersi estraneo all’ambito della tutela delineata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, altrimenti vi sarebbe il rischio di gravi distorsioni del sistema.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza del 17/10/2019 n.1874/13 e n.8567/13 ha giustificato l’uso di telecamere nascoste sul posto di lavoro in presenza di fondati e ragionevoli sospetti di reati commessi dal lavoratore ai danni del patrimonio aziendale, quando l’area è circoscritta, il periodo è temporaneo, non possono essere utilizzati altri mezzi e il fine è limitato all’accertamento del reato.

Pertanto i “controlli difensivi” mirati ad accertare selettivamente condotte illecite e/o di aggressione al patrimonio aziendale, di cui si presume, in base a indizi concreti, siano autori singoli e/o più dipendenti, anche se ciò avviene in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, sono legittimi.

Si tratta di indagini che, salvo quando vengono condotte direttamente dalle autorità di polizia o dalla magistratura (il che esclude ovviamente l’applicazione dell’art. 4), possono essere attivate dal datore di lavoro avvalendosi di idonee figure professionali e si collocano al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 4, perché non hanno ad oggetto l’attività del lavoratore.

Si riportano di seguito le massime delle sentenze più recenti emesse dal Tribunale di Padova e di Torino che confermano la legittimità della videoripresa nei luoghi di lavoro al solo fine di accertare la commissione di reati.

Tribunale di Padova, sez. lav., 22 gennaio 2018
“In materia di controlli difensivi a opera del datore di lavoro, residua un’area di controlli difensivi leciti non soggetti alle condizioni di cui all’art. 4, c. 1, l. 300/1970. Tale ambito è determinato dall’acquisizione di indizi del compimento di condotte illecite a carico di singoli dipendenti, in danno del datore di lavoro o per le quali possa essere chiamato a rispondere il datore di lavoro”.

Tribunale di Torino, sez. lav., 19 settembre 2018, n. 1664
“Non può ignorarsi il fatto che estendendo tout court le garanzie previste dall’articolo 4 ai controlli difensivi rischierebbero di non emergere quei comportamenti illeciti dei dipendenti che necessitano di un controllo occulto”. Secondo il Tribunale di Torino, infatti, la realizzazione delle due opposte esigenze sopra evidenziate può essere realizzata applicando l’articolo 4 Statuto dei Lavoratori soltanto “ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Cass. n. 2722/2012 e Cass. n. 10955/2015)”.